DISPOSIZIONI DECRETO RILANCIO


Nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) con il quale sono state previste misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni in materia di adempimenti fiscali.

 

IRAP (art. 24)

Per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (di regola l’anno 2019) non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.

L'importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; nella relazione illustrativa viene precisato che l’esclusione opera fino a concorrenza della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

 

 Contributi a fondo perduto per le imprese (art. 25)

E’ previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, ad esclusione dei professionisti iscritti a casse di previdenza private, che abbiano conseguito:

 

•    ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

•    nel mese di aprile 2020 un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019.

 

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019, pari al:

•    20% per soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiore a 400.000 euro;

•    15% per ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

•    10% per ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare una istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti. 

Dovrà essere emanato un decreto attuativo che stabilisca le modalità da seguire per poter usufruire dell’agevolazione di cui trattasi.

 

Bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28)

E’ previsto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare dei canoni di locazione e di leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo e pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda, corrisposti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

 

L’agevolazione è riservata:

  • ai soggetti  locatari esercenti  attività  economica, arti o professione, con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 5 milioni di euro;
  • che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta può essere utilizzato direttamente, ovvero può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari. 

Al fine di evitare la duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, è stato inoltre previsto che, in relazione ai canoni del mese di marzo 2020, il credito d’imposta in questione non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia).

Dovrà essere emanato un decreto attuativo che stabilisca le modalità da seguire per poter usufruire dell’agevolazione di cui trattasi.

 

Rafforzamento delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

Per le società di capitali, le società cooperative, le società e le cooperative europee con sede in Italia nel 2020, è prevista un’agevolazione per gli aumenti del capitale effettuati nel 2020 dalle società che

Ÿ   nel 2019 hanno realizzato ricavi tra 5 e 50 milioni di euro su base consolidata;

Ÿ   hanno subito, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 una riduzione di ricavi, in misura non inferiore al 33% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Viene riconosciuto, al soggetto che esegue l’aumento di capitale per cassa, un credito d'imposta pari del 20% delle somme versate con un limite di investimento di 2 milioni di euro e alle società un credito d’imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e all’aumento del capitale.

L’importo complessivo di tali crediti, che non può superare 800.000 euro, non concorre alla tassazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap e può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24.

L’agevolazione in parola è sottoposta ad una serie di condizioni che dovranno essere verificate caso per caso.

 

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)

Per l'anno 2020, il limite annuale alla compensazione orizzontale tra tributi e contributi è elevato a 1 milione di euro. Al riguarda si ricorda che, nell’ambito dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’Irap, per beneficiarne è necessario attendere la presentazione della relativa dichiarazione e pertanto, ad oggi, l’effetto immediato si ha solo per eventuali crediti residui del 2018 e non per quelli maturati nel 2019.

 

Proroga dei termini di versamento (artt. 126 e 127)

E’ stata disposta la proroga al 16 settembre 2020 per l’effettuazione dei seguenti versamenti:

  1. ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020:

 

  • per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

 

  • per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

 

  1. ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL dovuti tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. Tale proroga riguarda quei soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro.

 

  1. IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 e ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF e contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza, vale a dire che svolgono le attività di seguito specificate:

-    imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;

-    associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

-    gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine;

-    teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;

-    gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;

-    parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni;

-    servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

Per tali soggetti per il mese di maggio 2020 si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato, come sopra indicate.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di n. 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

 

Proroga dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari (art. 144)

I versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari per i controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. E’ possibile beneficiare del versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo.

 

Proroga dei versamenti dovuti a seguito di atti di accertamento con adesione (art. 149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro e dell’imposta di successione e donazioni, scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle rate in scadenza nello stesso periodo (tra il 9 marzo e il 31 maggio).

La proroga al 16 settembre 2020 si applica anche ai fini del versamento delle rate dovute nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti bis. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione il 16 settembre, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

 

Proroga dei versamenti dovuti a seguito della notifica di cartelle di pagamento (art. 154)

Le somme da versare in dipendenza della notifica di cartelle di pagamento in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020 potranno essere versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione feriale e quindi entro il 30 settembre 2020.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 01/03/2020).

Potranno essere invece versate entro il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del Saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020. 

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 125)

Spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.  Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire tra gli aventi diritto.

Per poter usufruire dell’agevolazione di cui trattasi dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo che stabilisca le modalità da seguire.

 

Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

E’ riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro (nel limite complessivo di 2 miliardi di euro per l'anno 2020, da ripartire tra gli aventi diritto), in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, ivi compresi quelli edilizi, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti e sarà utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Per poter usufruire dell’agevolazione di cui trattasi dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo che stabilisca le modalità da seguire.

 

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

Viene ulteriormente modificata la disciplina relativa al c.d. bonus pubblicità prevedendo che, per l’anno 2020, il credito d’imposta venga concesso nella misura unica del 50% dell’intera spesa sostenuta per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.          

L’apertura dello sportello “straordinario” per inviare la comunicazione è fissata dal 1° al 30 settembre 2020.

Successivamente i beneficiari dovranno dare conferma della “prenotazione” presentando, dal 1° al 31 gennaio 2021 la dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta inviata, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

 

Proroga della possibilità per le persone fisiche di procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (art. 137)

E’ prevista un’ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per poter procedere alla rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni suscettibili di produrre plusvalenze, ancorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per usufruire di questa ulteriore finestra, il terreno o la partecipazione deve essere posseduta alla data dell’1/07/2020, ed entro il 30/09/2020 occorrerà redigere una perizia di stima giurata e procedere al versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva dovuta sul valore periziato nella misura attualmente stabilita dell’11%.

 

Esenzione dall’Imu per il settore turistico (art. 177)

E’ prevista l’esenzione dal pagamento della prima rata relativa all’anno 2020 dell’IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori della attività.

 

Sospensione del versamento della TOSAP-COSAP per le attività di ristorazione (art. 181)

Gli esercenti attività di ristorazione, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Sono previste inoltre semplificazioni relativamente alla domanda ai Comuni di nuove autorizzazioni o di ampliamento di quelle già esistenti. 

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Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore approfondimento si rendesse necessario in merito a quanto precede, è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.

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